Fatti
La controversia oppone [A. AG], un'azienda di collocamento e noleggio di personale, a [B.], un dipendente che ha lavorato per [A. AG] come consulente del personale. Il contratto di lavoro di [B.] conteneva una clausola di non concorrenza e di non sviamento, che gli vietava di lavorare per un'azienda concorrente per 24 mesi dopo la fine del contratto. [B.] si è dimesso dal suo incarico il 31 agosto 2001 e è stato licenziato da [A. AG] l'11 settembre 2001. [A. AG] ha intentato un'azione legale per far rispettare la clausola di non concorrenza e di non sviamento e per ottenere un'indennità di 6 mesi di stipendio.
Il tribunale cantonale ha parzialmente accolto la richiesta di [A. AG], ma [B.] ha presentato appello al Tribunale federale. Il Tribunale federale ha respinto l'appello di [B.] e ha confermato la decisione del tribunale cantonale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la validità della clausola di non concorrenza e di non sviamento ai sensi degli articoli 340 ss CO. Ha considerato che la clausola di non concorrenza era valida, poiché era limitata nel tempo e nello spazio, e non violava la libertà economica di B.
Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione se la clausola di non sviamento fosse valida. Ha considerato che la clausola di non sviamento era una restrizione della libertà economica di [B.], ma era giustificata dagli interessi legittimi di A. AG. Ha anche considerato che la clausola di non sviamento non violava la…