Fatti

Il caso riguarda un contratto di lavoro tra una dentista (attrice) e un odontoiatra assistente (convenuto). Le parti avevano concordato un divieto di concorrenza in base al quale il convenuto, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, non avrebbe potuto svolgere attività concorrenziale entro un raggio di 1 km per 3 anni. L'attrice ha licenziato il convenuto senza preavviso dopo che quest'ultimo aveva rilevato lo studio di un altro dentista nelle vicinanze.

Il Tribunale federale doveva valutare se il divieto di concorrenza concordato fosse ammissibile. È giunto alla conclusione che il divieto di concorrenza, nonostante l'accordo scritto e la conoscenza del convenuto della clientela dell'attrice, è nullo. È stato determinante il fatto che le capacità personali e il rapporto di fiducia tra un dentista e i suoi pazienti sono di importanza centrale. Pertanto, il convenuto non poteva sottrarre i pazienti dell'attrice solo in base alle sue conoscenze sulla loro storia clinica, ma solo in base alle sue stesse qualità personali. Pertanto, non sussisteva un nesso di causalità tra la conoscenza della clientela e la possibilità di un grave danno all'attrice, che secondo la legge è un prerequisito per l'ammissibilità di un divieto di concorrenza.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione della prima istanza, secondo cui il divieto di concorrenza è nullo. Ha spiegato che nelle professioni liberali come quella del dentista, il rapporto personale con la clientela è di importanza centrale. Pertanto, un odontoiatra assistente non può imporre al suo datore di lavoro un divieto di concorrenza, poiché…