Fatti

La società X. AG e diverse banche (A., B., C., D.) hanno chiesto di essere trattate come un unico soggetto passivo d'imposta sul valore aggiunto (tassazione di gruppo). L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha respinto tale richiesta, in quanto mancava il necessario stretto legame e la direzione unitaria delle imprese. La Commissione federale di ricorso in materia tributaria è giunta alla conclusione che l'art. 17 cpv. 3 LIVA, che disciplina la tassazione di gruppo, è incostituzionale.

Sia la società X. AG e le banche che l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione della Commissione di ricorso in materia tributaria. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della società X. AG e delle banche e ha accolto quello dell'Amministrazione fiscale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto se il Consiglio federale, nell'emanare l'art. 17 cpv. 3 LIVA, abbia ecceduto le sue competenze e violato i principi sanciti dall'art. 8 cpv. 2 Disp. trans. Cost.

È giunto alla conclusione che la tassazione di gruppo è compatibile con l'art. 8 Disp. trans. Cost., nella misura in cui tiene conto delle caratteristiche economiche e dell'effettiva integrazione delle imprese. Il requisito di una direzione unitaria, che presuppone una struttura gerarchica di sovra- e…