Art. 17 OIVA
Costituzione dei gruppi
1 I membri del gruppo d’imposizione possono essere determinati liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell’imposizione di gruppo.
2 È ammessa la costituzione di più sottogruppi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 17 cpv. 3 OIVA: imposizione di un gruppo di società34 citazioni
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2Attività nell'ambito ecologico; prestazioni fornite nell'esercizio del potere pubblico26 citazioni
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3Prestazioni fornite da veterinari e da cliniche veterinarie10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrwertsteuer (MWSTV); 3. Quartal 1996 bis 2. Quartal 199729 citazioni
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24 citazioni
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Mehrwertsteuer (Geschäftsbücher, Schätzung)17 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.