Fatti

M., nata il 6 novembre 1983, ha percepito una rendita d'invalidità intera a partire dal 1° dicembre 2001. Il 4 dicembre 2004 è stata posta in detenzione preventiva. Di conseguenza, l'ufficio AI del Cantone di Argovia ha disposto il 31 marzo 2005 la sospensione della rendita d'invalidità a partire dal 1° gennaio 2005 e il recupero delle prestazioni di rendita già percepite da gennaio a marzo 2005. Contro questa decisione, M. ha presentato un ricorso, accolto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che l'art. 21 cpv. 5 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, è applicabile alla situazione in esame. Questa disposizione prevede che il pagamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per perdita di guadagno possa essere sospeso in tutto o in parte durante l'esecuzione di una pena o di una misura.

Il Tribunale conclude che, sebbene la detenzione preventiva non rientri letteralmente nell'"esecuzione di una pena o di una misura", dal punto di vista teleologico e tenendo…