Fatti
La signora H., nata nel 1947, ha subito un incidente stradale il 4 febbraio 1989, riportando un trauma da colpo di frusta alla colonna vertebrale cervicale. Dopo l'incidente, ha percepito una pensione d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni. Tuttavia, la compagnia assicurativa ELVIA ha ridotto la pensione d'invalidità, ritenendo che i disturbi dell'assicurata fossero solo parzialmente dovuti all'incidente e per almeno tre quarti attribuibili a fattori estranei all'incidente.
H. ha presentato un reclamo contro la riduzione della pensione d'invalidità. Il Tribunale federale ha accolto il suo reclamo e ha deciso che una riduzione della pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 frase 2 LAINF non è ammissibile. Sebbene l'assicurata soffrisse di una depressione nevrotica prima dell'incidente, questa non aveva mai causato una incapacità lavorativa di lunga durata e quindi non aveva un carattere invalidante. Pertanto, il precedente problema di salute mentale non può essere utilizzato per ridurre la pensione d'invalidità.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 frase 2 LAINF, una riduzione della rendita a causa di un precedente problema di salute è ammissibile solo se questo ha già causato (parziale) incapacità lavorativa prima dell'incidente. È decisivo se la condizione patologica preesistente ha causato una compromissione di lunga durata della capacità lavorativa e quindi un'invalidità.
Nel caso…