Fatti

La cittadina francese [S.], residente in Francia, è stata occupata sia in Francia che in Svizzera negli anni dal 1990 al 1993. La sua attività principale l'ha svolta in Francia, mentre in Svizzera ha lavorato occasionalmente come addetta alle pulizie. La Cassa di compensazione del Cantone di Basilea Campagna ha obbligato il datore di lavoro svizzero P. al versamento retroattivo dei contributi AVS/AI/IPG/AD nonché dei contributi alla Cassa assegni familiari sulle retribuzioni corrisposte a [S.] in Svizzera. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Campagna ha annullato le decisioni di pagamento retroattivo, in quanto erano soddisfatte le condizioni per l'esenzione dai contributi ai sensi dell'art. 5 cpv. 5 LAVS in combinato disposto con l'art. 8bis OAVS. La Cassa di compensazione ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo.

Legge

Il Tribunale federale afferma che, in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 dell'Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975, l'attività lucrativa esercitata nel territorio dell'altro Stato contraente può essere presa in considerazione. Pertanto, l'attività principale svolta da [S.] in Francia può essere considerata come attività principale, il che consente di esentare dal prelievo dei contributi il reddito modesto derivante dall'attività accessoria svolta in Svizzera ai sensi dell'art. 8bis OAVS.

Neppure il principio di tutela del diritto delle assicurazioni sociali osta alla rinuncia al prelievo dei contributi su retribuzioni modeste derivanti da attività accessorie durante l'esercizio di un'attività principale in Francia. Poiché [S.] è…