Fatti

Il 20 settembre 1993, nell'ambito dell'esecuzione forzata per la realizzazione del diritto di pegno immobiliare contro P, la Y Assicurazioni ha richiesto l'asta dell'immobile n. xxx nel registro fondiario di Tenero-Contra, di proprietà del debitore esecutato. Il 14 marzo 1994, l'Ufficio esecuzioni di Locarno ha inviato il conteggio delle spese a P in raccomandata. La raccomandata è stata ritirata il giorno successivo dalla figlia maggiorenne L. all'indirizzo di residenza di P. Il 19 marzo 1994, l'avvocato A, per conto di P, ha contestato il conteggio delle spese notificatogli il 15 marzo 1994. Con sentenza del 4 ottobre 1994, la Camera per le esecuzioni e i fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di P, con il quale sosteneva, tra l'altro, che il conteggio delle spese non gli era stato notificato personalmente. P ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale chiedendo di concedergli un nuovo termine per impugnare il conteggio delle spese.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso come inammissibile. Ai sensi dell'art. 79 cpv. 1 LTF, il ricorrente deve indicare nella memoria di ricorso le modifiche richieste della decisione impugnata e illustrare in forma concisa le disposizioni del diritto federale violate dalla decisione impugnata e la loro violazione. Questi requisiti di motivazione valgono anche per il ricorso in materia civile, poiché l'art. 79 cpv. 1 LTF riprende la norma di motivazione dell'art. 55 cpv. 1 lett. c frase 2 LTF per il rimedio giuridico del ricorso.

Se la decisione impugnata contiene due motivazioni indipendenti, il Tribunale federale può entrare nel merito del ricorso solo se il ricorrente contesta entrambe le motivazioni della istanza precedente. Nel caso di specie, la istanza precedente…