Fatti
M. G. aveva preso in leasing dalla M.-B. [C. AG] una Mercedes 300 CE, assicurata kasko presso le Assicurazioni [A.] con una polizza collettiva. L'auto è stata rubata il 25 ottobre 1989 e venduta lo stesso giorno a R. H. Dopo che R. [H.] ha avuto la certezza del furto della Mercedes il 2 novembre 1989, ha successivamente consegnato l'auto a P. D., a cui l'aveva rivenduta. Le Assicurazioni [A.] hanno risarcito la M.-B. [C. AG] per la perdita del veicolo con Fr. 77'624.50.
Con sentenza del 13/21 settembre 1993, il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha condannato R. [H.] a pagare alla società assicurativa l'importo di Fr. 65'000.-- oltre agli interessi al 5% dal 21 febbraio 1990. R. [H.] ha quindi presentato ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha constatato che R. [H.] aveva posseduto l'auto in mala fede a partire dal 2 novembre 1989, quando aveva avuto la certezza del furto della Mercedes. Il diritto al risarcimento del danno del titolare nei confronti del possessore in mala fede sussiste accanto al diritto di restituzione della cosa ed è di natura quasi-accessoria. Il titolare può far valere le pretese di responsabilità nei confronti di chiunque sia obbligato alla restituzione, per il periodo in cui questi ha posseduto la cosa in mala fede.
L'applicazione della norma limitativa della responsabilità di cui…