Art. 936 CC
1 Chi ha acquistato il possesso della cosa mobile non essendo in buona fede, può sempre essere costretto alla restituzione da parte del precedente possessore.
2 Se però lo stesso possessore precedente non l’aveva acquistata in buona fede, egli non può rivendicarla da un possessore susseguente.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Buona fede dell'acquirente di una cosa rubata9 citazioni
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26 citazioni
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3DTF 79_II_592 citazioni01/01/1953 · 2 citazioni
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4Truffa commessa mediante vendita di cose rubate o provenienti da una truffa; pregiudizio patrimoniale1 citazioni
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5Possesso in malafede di una cosa mobile; pretesa di risarcimento danni in seguito al possesso in malafede; surrogazione nelle pretese di responsabilità (art. 934 cpv. 1 e art. 940 cpv. 1 CC; art. 72 cpv. 1 LCA)1 citazioni
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6Azione mobiliare1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni18/04/2013 · 3 citazioni de
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Vindikation, Besitzesschutz2 citazioni
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Gewerbsmässiger Betrug, mehrfache Veruntreuung1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.