Fatti
In questo caso si trattava della questione se il datore di lavoro Bonetti avesse diritto all'indennità per intemperie per l'interruzione del lavoro dal 16 al 21 gennaio 1984. L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) ha presentato opposizione contro l'ulteriore erogazione dell'indennità, in quanto la segnalazione dell'interruzione del lavoro del 23 gennaio 1984 non era avvenuta entro il termine legalmente prescritto.
L'impresa edile Bonetti aveva comunicato all'Ufficio cantonale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro di Uri il 20 dicembre 1983 che i lavori su quattro cantieri ad Andermatt e Hospental sarebbero stati interrotti a causa delle condizioni meteorologiche a partire dal 9 gennaio 1984. L'ufficio cantonale non aveva inizialmente sollevato obiezioni al pagamento dell'indennità per intemperie. Tuttavia, ha presentato opposizione contro l'ulteriore erogazione dell'indennità, richiesta con la segnalazione del 23 gennaio 1984 per l'interruzione del lavoro dal 16 al 21 gennaio 1984. L'ufficio cantonale ha motivato l'opposizione affermando che in caso di interruzione del lavoro ininterrotta e di lunga durata, la segnalazione deve essere rinnovata settimanalmente. Poiché la prima segnalazione non è stata rinnovata il 16 gennaio 1984, l'interruzione dal 16 al 21 gennaio 1984 non può essere indennizzata.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni è giunto alla conclusione che la disposizione dell'art. 45 cpv. 1 LADI, secondo la quale il datore di lavoro deve segnalare immediatamente all'ufficio cantonale competente se intende richiedere l'indennità per intemperie per i suoi dipendenti, non costituisce una mera prescrizione d'ordine, bensì un requisito formale per il diritto. Di conseguenza, l'interruzione del lavoro dovuta alle condizioni meteorologiche segnalata in ritardo senza un motivo giustificato è computabile solo a partire dal giorno della segnalazione…