Art. 69 OADI
Annuncio
1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.
2 Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.
3 Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 45 cpv. 1 LAD, art. 69 cpv. 1 e 2 OAD: Indennità per intemperie. - I termini di annuncio per la prima volta dell'interruzione di lavoro dovuta a intemperie e di ripetizione dell'annuncio ogni settimana (art. 45 cpv…6 citazioni
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2Indipendentemente dal fatto che il servizio cantonale abbia reso la sua decisione (art. 48 cpv. 2 LADI) sul rispetto del termine e sulla presa in conto della perdita di lavoro annunciata. - La cifra 77 della circolare d…2 citazioni
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3Art. 26 cpv. 2bis OADI: Prova tardiva delle ricerche personali di lavoro1 citazioni
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4Art. 28 cpv. 1 e 3 LADI, art. 42 cpv. 1 e 2 OADI0 citazioni
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50 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Schlechtwetterentschädigung1 citazioniVSBES.2019.74· 14/03/2019 · 1 citazioni de
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Arbeitslosenversicherung (Schlechtwetterentschädigung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.