Fatti

Il caso riguarda una decisione del Tribunale federale delle assicurazioni in merito a un Centro regionale di collocamento (RAV) e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) contro una persona assicurata R. e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo. Si tratta della questione se la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione a causa della presentazione tardiva della prova degli sforzi di ricerca di lavoro fosse legittima.

Legge

Il tribunale afferma che, ai sensi dell'art. 26 cpv. 2bis OACI, la persona assicurata deve provare i suoi sforzi di ricerca di lavoro entro un termine di cinque giorni dalla fine del periodo di controllo. Se questo termine scade senza un motivo giustificato, gli sforzi di ricerca di lavoro non possono essere presi in considerazione. Ciò rappresenta una limitazione dell'obbligo di accertamento dell'amministrazione, coperta dall'art. 43 cpv. 3 LPGA.

Il tribunale ritiene che l'art. 26 cpv. 2bis OACI contenga una regolamentazione conforme alla legge, che non priva la persona assicurata del diritto all'indennità giornaliera, ma può comportare una sospensione…