Fatti

La decisione del Tribunale federale si occupa della questione se l'ufficio delle esecuzioni possa far condurre con la forza dalla polizia il debitore che, senza giustificazione sufficiente, non ottempera all'obbligo di presenza o rappresentanza durante il pignoramento ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 LEF, al fine di ottenere informazioni.

Il Tribunale federale constata che, sebbene la legge non contenga una regolamentazione esplicita in merito, è giustificata un'applicazione analogica dell'art. 229 cpv. 1 LEF, che prevede tale possibilità per la procedura fallimentare. Infatti, il precetto dell'art. 91 cpv. 1 LEF serve allo stesso modo dell'art. 229 cpv. 1 LEF alla tutela degli interessi dei creditori nell'esecuzione forzata.

Il Tribunale federale ritiene legittima la prassi seguita da numerosi uffici delle esecuzioni di far condurre con la forza dalla polizia il debitore inadempiente. Presupposto è che il debitore sia rimasto assente senza giustificazione sufficiente e che la sua presenza personale sia necessaria per concludere le misure esecutive. Al debitore deve essere minacciata in precedenza la presentazione forzata.

Legge

Tuttavia, la presentazione forzata del debitore deve limitarsi alla sua comparizione davanti agli ufficiali dell'esecuzione. Ulteriori misure coercitive, come il trattenimento nei locali dell'ufficio, non sono ammesse. Se il debitore rifiuta di fornire informazioni, è soltanto da prendere in considerazione una denuncia penale ai sensi dell'art. 323 n. 2 CP.

La polizia incaricata della presentazione non deve…