Art. 229 LEF
1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP ), a rimanere a disposizione dell’amministrazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessario, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.
2 L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione.
3 L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto del fallito al mantenimento9 citazioni
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2Obbligo del debitore di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare (art. 91 cpv. 1 LEF)4 citazioni
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3Assistenza; legittimazione ricorsuale dell'amministrazione del fallimento; obbligo di presenza del fallito nella procedura di fallimento2 citazioni
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4DTF 48_III_412 citazioni01/01/1922 · 2 citazioni
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5DTF 73_III_1221 citazioni09/10/1947 · 1 citazioni
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6DTF 65_III_201 citazioni01/01/1939 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni04/06/2012 · 3 citazioni de
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2 citazioni09/02/2017 · 2 citazioni de
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2 citazioni18/12/2012 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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