Fatti
Il 22 aprile 1991 è stato dichiarato il fallimento del coniuge della ricorrente. L'Ufficio fallimentare di Binningen ha comunicato alla moglie, che viveva separata dal marito, che a partire dal 1° agosto 1991 avrebbe dovuto pagare un affitto mensile di Fr. 3'000.-- per l'utilizzo dell'immobile. La moglie ha presentato reclamo contro questa decisione, ma è stata respinta sia dall'autorità di vigilanza cantonale che dal Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale afferma che, ai sensi dell'art. 229 cpv. 3 LEF, l'amministrazione fallimentare stabilisce le condizioni alle quali la famiglia del debitore può rimanere nell'abitazione. Da questa disposizione non può essere dedotto alcun diritto a un alloggio gratuito.
Inoltre, il Tribunale federale ritiene che la moglie non possa compensare la sua richiesta di mantenimento nei confronti della massa fallimentare con gli affitti da lei richiesti. Ai sensi dell'art. 213 cpv. 1 LEF, un creditore può compensare il suo credito con un credito che spetta al…