Art. 123 CO

1 Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.
2 L’inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Responsabilità secondo il diritto della società anonima; legittimazione attiva del creditore cessionario; eccezione di compensazione (art. 120 e 757 CO)
    · 10/01/2006 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto del fallito al mantenimento
    · 05/11/1991 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Compensazione di prestazioni (art. 50 LAI e 20 cpv. 2 LAVS)
    · 13/03/1978 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Imposta preventiva, fallimento del contribuente
    · 16/12/1970 · 0 citazioni
  5. 5
    Compensazione d'un credito pignorato
    · 30/09/1969 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 71_III_181
    19/11/1946 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.