Art. 123 CO
1 Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.
2 L’inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2Diritto del fallito al mantenimento0 citazioni
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3Compensazione di prestazioni (art. 50 LAI e 20 cpv. 2 LAVS)0 citazioni
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4Imposta preventiva, fallimento del contribuente0 citazioni
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5Compensazione d'un credito pignorato0 citazioni
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6DTF 71_III_1810 citazioni19/11/1946 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.