Fatti

Il defunto, di nazionalità svizzera e domiciliato in Svizzera, è deceduto il 19 maggio 2003. Ha istituito la Fondazione S. come erede universale per testamento olografo del 12 maggio 1999. Sua moglie T. e sua figlia V. sono state ridotte alla loro riserva ereditaria. Il 22 aprile 2002, il defunto ha anche fatto dei legati particolari. Il 9 maggio 2003, ha nominato l'avvocato Z. come esecutore testamentario. L'esecutore testamentario Z. ha intentato un'azione di petizione ereditaria e di rendiconto contro gli istituti del Liechtenstein F. AG, Establishment Y. in liquidazione ed Establishment X., chiedendo la restituzione di 25 opere d'arte e di tutti gli altri beni e crediti appartenenti alla successione. Il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto in Svizzera è stato dichiarato competente per conoscere di questa azione.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che l'azione intentata dall'esecutore testamentario costituisse effettivamente un'azione di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 598 CC. Sebbene il ricorrente invochi anche pretese contrattuali, la sua azione si basa principalmente sulla sua qualità di erede. I convenuti, che non sono eredi, fanno valere titoli particolari (donazione, acquisto) per giustificare il loro possesso dei beni ereditari. In questo caso, il giudice deve esaminare preliminarmente la validità di questi titoli particolari, il che rientra nella competenza del tribunale dell'ultimo domicilio del defunto in Svizzera in virtù dell'art. 86 cpv. 1 LDIP.

Per quanto riguarda la richiesta di rendiconto, il Tribunale federale ha ritenuto che essa fosse anch'essa di…