Art. 86 LDIP
1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando.
2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclusivo per i fondi situati sul suo territorio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Petizione d'eredità, art. 598 segg11 citazioni
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2Campo di applicazione territoriale e personale9 citazioni
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3Competenza (art. 87 cpv. 2 LDIP); azione tendente al pagamento di un conguaglio risultante da un contratto di divisione ereditaria8 citazioni
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4Effetti di un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sulla successione di un cittadino italiano con il suo ultimo domicilio in Svizzera; art. 17 cpv. 3 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e…2 citazioni
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5Testamento olografo; l'indicazione inesatta in esso contenuta del luogo, dell'anno, del mese e del giorno in cui è stato scritto comporta la nullità del testamento (art. 505 cpv. 1, 520 CC)? Ricapitolazione della giuris…1 citazioni
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6Autorità di cosa giudicata di una decisione negativa sulla competenza di un tribunale arbitrale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Internationale Zuständigkeit; Unzuständigkeitseinrede3 citazioni
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2 citazioni
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Internationale Zuständigkeit (Zinsen aus Vermächtnis)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.