Fatti

Parti:
Ricorrente: [A.]
Ricorrenti: [B.] , [C.] , [D.] , [E.] , [F.] , [G.] , [H.] , [I.] , [J.] , [K.] , [L.] , [M.] , [N.] , [O.] , [P.] , [Q.]

Fatti:
[A.R.] (de cuius) nominò [A.] nel suo testamento del 14 marzo 2002 come erede per una quota di 1/16. Il de cuius aveva già stabilito in un precedente testamento dell'8 ottobre 1999 che l'intero patrimonio fosse soggetto al diritto norvegese. Il de cuius, a partire da agosto 2005, era incapace di agire e di fare testamento a causa di una malattia demenziale progressiva e morì il 7 luglio 2009 in Spagna. Le disposizioni testamentarie furono depositate il 15 luglio 2009 presso l'ufficio delle successioni di Appenzello Interno e comunicate agli eredi.

Il 21 ottobre 2009, i ricorrenti presentarono una domanda di mediazione presso l'ufficio di mediazione contro [A.] . Dopo il fallimento del tentativo di mediazione, deposero il 5 gennaio 2010 una citazione presso il tribunale distrettuale di Appenzello I.Rh., chiedendo la nullità della disposizione testamentaria del 14 marzo 2002 nella parte in cui [A.] era nominato erede o beneficiario. Il convenuto chiese il rigetto della domanda.

Il tribunale distrettuale ordinò un procedimento probatorio e dichiarò la nullità della disposizione testamentaria. Il ricorso del convenuto fu respinto dal tribunale cantonale. Il ricorrente presentò quindi un ricorso al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio del procedimento all'istanza precedente.

Legge

La decisione impugnata dell'ultima istanza cantonale riguarda una questione civile di diritto patrimoniale e, come tale, è soggetta al controllo del Tribunale federale. Il ricorso è ammesso, poiché il valore della lite ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF è raggiunto e il ricorso è stato presentato tempestivamente.

Il ricorso al Tribunale federale è un rimedio giuridico di riforma che richiede una domanda nella sostanza. Il ricorrente chiede, nella domanda principale, il rinvio del procedimento all'istanza precedente. Le domande di riforma sono presentate solo eventualiter, il che non è generalmente sufficiente per sostituire una domanda principale di riforma. Tuttavia, una domanda principale di rinvio può essere sufficiente se il Tribunale federale, in caso di accoglimento, non potesse decidere da solo.

Nel procedimento di ricorso ordinario sono ammesse tutte le censure ai sensi degli art. 95 ss. LTF. Poiché si tratta di una questione di diritto patrimoniale, non può essere censurato che il diritto straniero, determinante secondo il diritto internazionale privato svizzero, non sia stato applicato correttamente. La parte ricorrente può solo sostenere che la decisione impugnata applichi il diritto straniero in modo arbitrario o violi altri diritti costituzionali.

Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio e giudica con cognizione libera. Tuttavia, non è tenuto a esaminare di propria iniziativa tutte le questioni giuridiche che si pongono, se il ricorrente non le ha più sollevate. Il ricorso deve esporre in forma concisa in che modo l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve riferirsi alla decisione impugnata e indicare in che cosa consiste la violazione del diritto federale. Per le censure riguardanti la violazione di diritti costituzionali si applica il principio della censura rigorosa.

Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale si basa sulle constatazioni dell'istanza precedente. A tal riguardo, la parte ricorrente può solo sostenere che le constatazioni dell'istanza precedente siano evidentemente errate o si basino su una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Nel ricorso deve inoltre essere dimostrato in che modo la correzione dei vizi censurati può essere decisiva per l'esito del procedimento.

La controversia riguarda inizialmente la competenza territoriale del tribunale adito. Il tribunale cantonale ricorda la decisione del 24 settembre 2013, con cui il tribunale distrettuale ha esaminato e respinto l'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 del codice di procedura civile interno. Questa decisione è formalmente passata in giudicato e non sono state addotte nuove circostanze rilevanti riguardo alla competenza internazionale. Il parere giuridico privato del prof. Dr. [W.] del 19 maggio 2017 non costituisce un nuovo mezzo di prova. Anche alla luce del principio della perpetuatio fori, il tribunale distrettuale non aveva motivo di tornare sulla decisione del 24 settembre 2013. Una violazione del diritto di essere sentiti non può essere vista in questo.

La decisione impugnata si basa su due (eventuali) motivazioni, ciascuna delle quali avrebbe potuto concludere la controversia davanti all'istanza precedente: da un lato, il ricorrente avrebbe dovuto fondare la competenza del tribunale distrettuale con una dichiarazione di accettazione ai sensi dell'art. 6 LDIP, dall'altro il tribunale distrettuale è il tribunale competente ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 LDIP al ultimo domicilio del de cuius. Alla luce di questa molteplice motivazione, nel ricorso al Tribunale federale deve essere dimostrato che ciascuna di esse viola il diritto. Se anche solo una delle motivazioni dell'istanza precedente si rivela conforme al diritto federale, la decisione impugnata è tale.

La tesi secondo cui la controversia sulla qualità di erede del ricorrente riguarda una questione di stato non è convincente. Il concetto di controversia di diritto patrimoniale nell'art. 6 LDIP corrisponde sostanzialmente a quello del diritto…