Fatti
Il convenuto, un cittadino pakistano, ha presentato una domanda contro la [X.] (convenuta) al Tribunale commerciale di Zurigo, al fine di ottenere l'accesso ai documenti di conto e di deposito a nome del padre defunto. La convenuta ha rifiutato di fornire informazioni invocando il segreto bancario svizzero e ha chiesto una richiesta congiunta di tutti e quattro gli eredi. I ricorrenti, fratelli del convenuto, si sono uniti al procedimento come interventori e hanno proseguito il processo a proprie spese, dopo che la convenuta aveva rinunciato a proseguire il processo.
Il Tribunale commerciale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale e si è dichiarato competente. I ricorrenti hanno presentato un ricorso per nullità al Tribunale di cassazione del Cantone di Zurigo, che non ha accolto il ricorso. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione del Tribunale di cassazione e di non entrare nel merito della causa per mancanza di competenza.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che i ricorrenti, in qualità di interventori e ricorrenti, avevano partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e quindi erano legittimati a presentare il ricorso in materia civile. Il Tribunale ha deciso che il ricorso contro la decisione del Tribunale commerciale era ammissibile nella misura in cui riguardava la competenza.
Il Tribunale federale ha respinto la censura di violazione del diritto di essere ascoltati e del divieto di arbitrio da parte del Tribunale di cassazione, poiché quest'ultimo si era occupato della censura di violazione del principio di disponibilità. Il Tribunale ha anche deciso…