Fatti
Il signor [A.] , nato nel 1969, era assicurato presso l'Istituto Nazionale Svizzero di Assicurazione contro gli Infortuni (SUVA) contro le conseguenze di infortuni, in qualità di dipendente della società [E. AG] . Il 4 novembre 2000, durante una partita di hockey su ghiaccio di seconda lega, ha subito un infortunio in cui è andato a sbattere contro la balaustra con i pattini in avanti. È stata diagnosticata una frattura del calcagno (calcaneo). La SUVA ha riconosciuto il suo obbligo di prestazioni per le conseguenze di questo evento.
Dopo essere tornato al suo lavoro abituale, il signor [A.] ha dovuto interrompere il lavoro il 9 luglio 2005 a causa di problemi psichici. La SUVA gli ha riconosciuto un'indennità per integrità del 15% a causa delle residue conseguenze dell'infortunio, ma ha negato il diritto a ulteriori prestazioni a partire dal 1° agosto 2007, in quanto l'incapacità lavorativa esistente oltre tale data non era più causata dall'evento infortunistico.
Il signor [A.] ha presentato ricorso contro questa decisione, che è stata respinta dal Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. Successivamente, si è rivolto al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che occorre innanzitutto esaminare se il signor [A.] abbia diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità. Constata che una rendita a partire da marzo 2005 può essere esclusa, in quanto in quel momento il signor [A.] era pienamente abile al lavoro nella sua attività precedente e quindi non ha subito alcuna perdita di guadagno.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa sopravvenuta il 9 luglio 2005 per motivi psichici, il Tribunale federale conclude che un eventuale nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico del 4 novembre 2000 e questo danno alla salute non sarebbe adeguato e quindi non giuridicamente sufficiente. Poiché…