Fatti

Il caso riguarda la questione se l'acquisizione di alloggi per il personale da parte di una persona all'estero sia soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LPF). La società A. AG, una società svizzera, possiede un fondo nel comune di V., sul quale intende costruire un edificio residenziale e commerciale. Oltre ai locali commerciali, sono previsti anche alloggi per il personale dell'hotel B. La società A. AG intende vendere le unità di proprietà per piani con gli alloggi per il personale a un investitore straniero.

L'Ispettorato del Registro fondiario del Cantone dei Grigioni ha concluso che gli alloggi per il personale sono considerati parte della sede operativa dell'hotel e che pertanto l'acquisto da parte di persone all'estero è esente da autorizzazione. L'Ufficio federale di giustizia ha impugnato questa decisione, in quanto ritiene che l'acquisto degli alloggi per il personale sia soggetto all'obbligo di autorizzazione.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'Ufficio federale di giustizia e ha deciso che l'acquisto degli alloggi per il personale da parte di persone all'estero è soggetto all'obbligo di autorizzazione ai sensi della LPF.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ai sensi della LPF possono essere considerati come sede operativa solo i fondi che servono direttamente all'attività economica di un'impresa o di una professione liberale. L'acquisto esente da autorizzazione di alloggi è possibile solo se questi vengono acquisiti contestualmente all'acquisto di una sede…