Fatti
Il 15 giugno 1964, i coniugi Jacqueline e Jonny-Robert Leemann hanno stipulato due contratti di locazione: uno con la Société anonyme Motel de Gruyères per il Motel de Gruyères a Epagny e le relative attrezzature, e uno con la Société immobilière Les Prahys "A" SA per uffici, locali per lavanderia, asciugatura e stiratura, un chiosco e una sala per la colazione. Il primo contratto è iniziato alla stipula e terminava il 31 dicembre 1974, il secondo doveva iniziare il 31 dicembre 1964 e terminare anch'esso il 31 dicembre 1974. Tuttavia, i locali aggiuntivi promessi non furono realizzati.
I locatari pertanto non pagarono il canone di locazione concordato per il motel e rescissero i contratti senza preavviso il 1° settembre 1965. La locatrice Motel de Gruyères SA ha quindi intentato una causa per il pagamento dei canoni e il risarcimento dei danni.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che si applicano le norme sul contratto di locazione (art. 102 e seguenti CO) e non quelle sul contratto di affitto (art. 254 e 255 CO). La locatrice era in mora, poiché non aveva realizzato tempestivamente i locali aggiuntivi promessi, sebbene ciò fosse stato contrattualmente concordato. In questo caso non era necessaria una diffida, poiché il comportamento della locatrice dimostrava chiaramente che non avrebbe adempiuto il suo obbligo.
Il Tribunale federale ha confermato la decisione dell'istanza precedente, secondo cui i locatari avevano il diritto di rescindere il…