Fatti

Il caso riguarda una controversia tra un'assicurata (S.) e la Cassa di compensazione del Cantone di Zurigo nonché la Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo. L'assicurata si era basata, in un procedimento dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, su una perizia privata di uno specialista medico per dimostrare la sua capacità lavorativa come lavoratrice dipendente. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il ricorso dell'assicurata e doveva quindi decidere in merito al rimborso delle spese per questa perizia privata.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, contrariamente alla sua precedente giurisprudenza (ZAK 1988 p. 572), le spese per una perizia privata utilizzata nel procedimento dinanzi al tribunale rientrano nella nozione di indennità di parte ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (OG) e devono quindi essere rimborsate alla parte che ha avuto ragione. Il tribunale motiva questo affermando che l'art. 159 OG e non l'art. 78 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) costituisce la base giuridica determinante per l'attribuzione dell'indennità di parte. Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni stesso deve decidere sulla ripartizione delle spese per gli esperti, il che può includere anche i costi per una perizia privata.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la perizia integrativa privata del medico specialista dott. I. dell'8 marzo 1988 sia pertinente e degna di considerazione. Poiché l'istanza precedente aveva…