Art. 78 OAI
Pagamento
1 L’assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell’ufficio AI, le spese dei provvedimenti d’integrazione preventivamente stabiliti da quest’ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall’articolo 10 cpv. 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.
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4 Le spese dei provvedimenti d’integrazione come pure quelle d’accertamento e di viaggio sono pagate dall’Ufficio centrale di compensazione. È fatto salvo l’articolo 79bis.
5 Di regola, il pagamento è fatto all’agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l’accertamento.
6 Se il pagamento è fatto all’assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l’assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l’adeguato impiego.
7 Le fatture degli organi d’esecuzione e delle persone in contatto permanente con l’assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art 72bis OAI (in vigore fino al 31 marzo 2011); allestimento di perizie amministrative e giudiziarie presso i centri d'osservazione medica dell'AI; rispetto del principio di un'equa procedura amministrativa e ricorsual…23 citazioni
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2Art. 159 cpv. 2 OG: Rimborso delle spese di perizia8 citazioni
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36 citazioni
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45 citazioni
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5Art. 10 cpv. 1 e art. 21 LAI, art. 4 OMAV3 citazioni
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6Ammontare delle spese di una perizia giudiziaria pluridisciplinare poste a carico dell'Ufficio AI1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione invalidità7 citazioni
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Assicurazione invalidità2 citazioni
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Assicurazione invalidità (rendita per invalidità; revisione)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.