Fatti

T., nato il 30 marzo 1915, esercitava l'attività di muratore autonomo ed era assicurato presso la Cassa di compensazione cantonale del Canton Vaud. A partire dal 1° aprile 1980 percepiva una rendita AVS di vecchiaia, ma ha cessato la sua attività lavorativa autonoma solo il 31 dicembre 1988. Il 21 settembre 1989, T. ha realizzato un guadagno in capitale di 442'000 franchi, confermato dall'autorità fiscale. Di conseguenza, la Cassa di compensazione ha fissato il 9 marzo 1992 un contributo speciale di 36'801.90 franchi (inclusi i costi amministrativi) su tale guadagno in capitale e ha richiesto a T. ulteriori 24'938.80 franchi di contributi ordinari AVS/AI/IPG.

T. ha presentato reclamo contro questa decisione presso il Tribunale delle assicurazioni del Canton Vaud, chiedendone l'annullamento. Il Tribunale cantonale ha accolto parzialmente il reclamo e ha ridotto il contributo speciale di 3'160 franchi, in quanto ha considerato una parte del guadagno in capitale come rendita esente da imposta ai sensi dell'art. 6quater OAVS. Tuttavia, il Consiglio federale non aveva adottato questa soluzione, motivo per cui il Tribunale cantonale non poteva sostituire il suo potere discrezionale a quello dell'autorità amministrativa.

Legge

La decisione del Tribunale federale chiarisce che il contributo speciale sui guadagni in capitale non può essere calcolato in base alla durata dell'attività lavorativa autonoma. Piuttosto, il contributo speciale riguarda il successo economico dell'impresa nel suo complesso, indipendentemente…