Fatti
[A.], nato nel 1975, è un dipendente delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS). È padre di una figlia (B.) nata nel 2002 dal suo primo matrimonio. Per sua figlia nata nel febbraio 2012 dal suo secondo matrimonio (C.), ha richiesto l'erogazione di assegni familiari. Con decisione del 7 novembre 2012, le FFS hanno fissato il diritto di [A.] a decorrere dal 1° febbraio 2012 a 205 franchi al mese. Il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione.
[A.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale Federale, chiedendo che alle FFS fosse ordinato, annullando la decisione impugnata, di pagare la differenza tra gli assegni per figli concessi di 2.460 franchi all'anno e gli assegni per figli a cui aveva diritto pari a 3.840 franchi all'anno, oltre agli interessi del 5% a decorrere dal 1° marzo 2012.
Legge
Il Tribunale Federale ha stabilito che gli assegni per figli e di formazione professionale ai sensi del Contratto Collettivo di Lavoro delle FFS (CCL FFS) non sono assegni familiari ai sensi della Legge sugli Assegni Familiari (LAFam), ma altre prestazioni. Il diritto agli assegni per figli è legato al rapporto di lavoro presso le FFS.
Il Tribunale Federale è giunto alla…