Fatti
Il signor F., nato nel 1943, è affiliato alla Cassa di compensazione di Lucerna come agricoltore autonomo dal 1° novembre 1969. La Cassa di compensazione ha rideterminato i contributi personali per gli anni 1994/95 e 1996/97 sulla base di dichiarazioni fiscali rettificate, in cui erano indicati "redditi derivanti dall'estrazione di ghiaia". F. ha presentato ricorso contro queste decisioni sui contributi. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'estrazione di ghiaia fosse una forma particolare di gestione aziendale, da attribuire al patrimonio aziendale. Pertanto, i relativi risarcimenti sono soggetti all'obbligo contributivo. F. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo l'annullamento delle decisioni sui contributi. Egli ha sostenuto che i proventi della ghiaia non fossero il risultato di un'attività, ma semplicemente la messa a disposizione del terreno a terzi. Manca il necessario nesso tra l'attività lavorativa autonoma come agricoltore e l'estrazione di ghiaia.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma: - La mancata inclusione iniziale dei risarcimenti per l'estrazione di ghiaia ricevuti dal 1991 al 1994 nella determinazione dei contributi personali era evidentemente errata. - In base ai contratti di servitù, il ricorrente era giuridicamente ed economicamente legato all'estrazione di ghiaia, oltre alla semplice concessione del diritto di estrazione. Egli aveva vari diritti e doveri in relazione…