Fatti
La Commissione federale delle banche ha obbligato la Banca [Y. AG] a indicare nel suo allegato al bilancio annuale tutti gli azionisti diretti e indiretti la cui partecipazione alla data di chiusura del bilancio supera il 5% dei diritti di voto, con i loro nomi e la percentuale di partecipazione. La Banca [Y. AG] e il Gruppo [Y. AG] hanno presentato ricorso amministrativo contro questa decisione, chiedendone l'annullamento. Sostengono che l'obbligo di divulgare gli azionisti previsto nell'Ordinanza sulle banche e nelle relative direttive non abbia la necessaria base legale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'art. 6 cpv. 5 della Legge sulle banche (LB) costituisce una base legale sufficiente per obbligare le banche, ai sensi dell'art. 25c cpv. 1 n. 3.10.2 dell'Ordinanza sulle banche (OB), a indicare nel loro allegato al bilancio annuale tutti gli azionisti diretti e indiretti e i gruppi di azionisti legati da diritti di voto la cui partecipazione alla data di chiusura del bilancio supera il 5% dei diritti di voto, per quanto noti o che avrebbero dovuto essere noti.
Il Tribunale federale afferma che il Consiglio federale è autorizzato dall'art. 6 cpv. 5 LB a disciplinare i requisiti per il contenuto del bilancio annuale. È giustificato sul piano sostanziale che il Consiglio federale preveda per le banche un obbligo di divulgazione più rigoroso rispetto alle società non quotate…