Fatti

L'assicurata era impiegata come centralinista sostituta con un carico di lavoro settimanale medio di 15 ore, mentre l'orario di lavoro settimanale normale aziendale era di 43 ore. Dopo il suo divorzio il 23 novembre 1983, a cui le era stata attribuita la potestà genitoriale sulla figlia, inizialmente cercò senza successo un impiego a tempo pieno. Si iscrisse alla cassa di disoccupazione il 19 gennaio 1984 per il percepimento dell'indennità giornaliera a partire dal 28 dicembre 1983 e continuò a svolgere il suo impiego a tempo parziale fino alla fine di marzo 1984. Alla fine di marzo 1984 risolse il rapporto di lavoro a tempo parziale, dopo aver trovato un impiego a tempo pieno a partire dall'inizio di aprile 1984. La cassa di disoccupazione ha ritenuto che l'assicurata fosse stata costretta ad ampliare il suo lavoro dipendente a causa del divorzio e ha quindi calcolato il suo salario giornaliero assicurato in modo forfettario a Fr. 80.--. Poiché il reddito da lavoro a tempo parziale realizzato dall'assicurata nei periodi di controllo da gennaio a marzo 1984 era superiore all'importo mensile dell'indennità giornaliera, la cassa ha respinto il diritto all'indennità di disoccupazione per questo periodo. L'assicurata ha presentato ricorso alla Commissione cantonale di ricorso, che ha ritenuto che l'imputazione del reddito da lavoro a tempo parziale sull'indennità di disoccupazione non trovasse un fondamento sufficiente né nella legge né nell'ordinanza. La Commissione di ricorso ha calcolato il reddito assicurato dell'assicurata in modo proporzionale a Fr. 52.10 al giorno e le ha accordato un'indennità giornaliera di Fr. 41.70.

Legge

1. Il Tribunale federale afferma che per la determinazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di disoccupazione parziale è determinante l'entità della perdita di lavoro computabile. Questa risulta dalla differenza tra l'effettivo lavoro a tempo parziale e l'orario di lavoro normale aziendale. Se il reddito assicurato corrisponde a un'attività lavorativa senza restrizioni nel periodo di riferimento, non deve essere computato il reddito da lavoro a tempo parziale sull'indennità di disoccupazione. Tuttavia, se il reddito assicurato è espressione di un lavoro a tempo parziale già svolto…