Fatti

Il ricorrente A. è stato arrestato il 25 dicembre 2020 a causa del sospetto di omicidio volontario e minaccia e si trova da allora in detenzione. Una perizia psichiatrica forense dell'8 agosto 2021 ha diagnosticato una disturbo da uso multipla sostanza e consumo di sostanze psicotrope, nonché una disturbo di personalità dissociale con elementi psicopatici. Il ricorrente ha richiesto il 10 dicembre 2021 una nuova perizia psichiatrica forense, che è stata rifiutata dalla procura.

Il ricorrente ha presentato ricorso alla Camera di ricorso in materia penale del Tribunale cantonale di Berna, che tuttavia non ha preso in considerazione il ricorso. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la decisione della Camera penale del Tribunale cantonale e di disporre la creazione di una nuova perizia psichiatrica da parte di un perito indipendente.

Legge

Il ricorso penale è ammesso ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti procedurali della procura. Tuttavia, il ricorso è escluso contro il rifiuto di richieste di prova da parte della procura, se la richiesta può essere ripetuta senza pregiudizio davanti al giudice di primo grado (art. 394 lett. b CPP).

Il ricorrente sostiene che la perizia psichiatrica forense dell'8 agosto 2021 o del 1 novembre 2021 è errata in più punti e non è stata redatta da un perito imparziale. Pertanto, ha chiesto la creazione di una nuova perizia psichiatrica da parte di un altro perito. Questa richiesta di prova non può essere ripetuta senza pregiudizio davanti al giudice di primo grado.

Tuttavia, il Tribunale federale ha deciso che il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio giuridico imminente ai sensi dell'art. 394 lett. b…