Art. 394 CPP
Inammissibilità
Il reclamo è inammissibile:
- a. se è proponibile l’appello;
- b. contro la reiezione, da parte del pubblico ministero o delle autorità penali delle contravvenzioni, di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico dinanzi al tribunale di primo grado.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Non entrata nel merito su un ricorso fondato sugli art. 393 segg56 citazioni
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2Estromissione dall'incarto di un verbale d'interrogatorio a causa della sua pretesa inutilizzabilità; pregiudizio irreparabile19 citazioni
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3Retribuzione del difensore d'ufficio; legittimazione ricorsuale del pubblico ministero; via di ricorso; art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF; art. 81 cpv. 3 lett. a e cpv. 4 lett. b, art. 135 cpv. 2 e 3, art. 351 cpv. 1, art…9 citazioni
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4Reiezione di un'istanza probatoria dell'imputato da parte del pubblico ministero; pregiudizio irreparabile4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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procédure pénale, réquisitions de preuves.66 citazioni
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Strafverfahren; Ablehnung Beweisanträge24 citazioni
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Einstellung (fahrlässige Tötung), rechtliches Gehör16 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.