Fatti
E. è deceduta il 9 luglio 1995. Secondo un testamento del 31 agosto 1987, aveva istituito K. come erede unico. Nel 1992 o 1993, ha redatto un nuovo testamento che istituiva B. come erede unico ed esecutore testamentario, con l'istruzione di versare un legato a K. Il 2 dicembre 1993, ha confermato questa nuova disposizione. Il 25 febbraio 1995, ha revocato tutte le sue precedenti disposizioni, ad eccezione di quella a favore di B. K. ha contestato la validità del testamento del 2 dicembre 1993 e ha chiesto in via subordinata che B. sia dichiarato indegno di succedere e incapace di esercitare la carica di esecutore testamentario. Il Tribunale cantonale ha ammesso l'indegnità di B. sul motivo che egli ha impedito con il suo comportamento la revoca del testamento del 2 dicembre 1993 o la redazione di una nuova disposizione testamentaria da parte della testatrice.Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'indegnità possa derivare da un comportamento omissivo, in questo caso il fatto che B., in qualità di avvocato della testatrice ed esercitando su di lei un'influenza determinante, non abbia adempiuto al suo dovere di informarla. Sebbene teoricamente la testatrice avrebbe potuto revocare il…