Art. 540 CC
1 È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte: 1. chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto; 2. chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d’incapacità di disporre; 3. chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte; 4. chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l’ha più potuta rifare.
2 L’indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all’indegno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Indegnità; impedimento della revoca risp. dell'allestimento di una disposizione a causa di morte mediante un'omissione23 citazioni
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2Effetti dell'indegnità sull'erede istituito e sulla sua istituzione13 citazioni
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3Assassinio ripetuto; indegnità; validità delle prestazioni fornite dagli eredi alla persona indegna; condizioni per la confisca di valori patrimoniali1 citazioni
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4DTF 74_II_2021 citazioni25/11/1948 · 1 citazioni
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5Azione di nullità e azione di accertamento dell'indegnità; procedura di conciliazione0 citazioni
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6Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (art. 521 cpv. 1 CC)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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4 citazioni
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Art. 9 und Art. 29 Abs. 1 und 2 BV (Feststellung der Erbunwürdigkeit)4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.