Fatti
Il signor [S.], nato nel 1960, si è annunciato all'Assicurazione invalidità (AI) per la riscossione di prestazioni nel gennaio 2001. L'ufficio AI gli ha concesso una rendita AI intera con un grado d'invalidità del 100% a partire dal febbraio 2002. Nel marzo 2004, [S.] ha richiesto un'indennità per persona bisognosa di assistenza, che l'ufficio AI ha tuttavia respinto con decisione del settembre 2004. Contro questo rifiuto, [S.] ha presentato un ricorso, respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna nel settembre 2005. Successivamente, [S.] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso di diritto amministrativo. Esso afferma che, secondo il numero 8053 della Circolare sull'invalidità e la necessità di assistenza nell'Assicurazione invalidità (CIASI), l'accompagnamento nella vita pratica è regolare se richiede in media almeno due ore alla settimana per un periodo di tre mesi. Questa disposizione non viola il principio di uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), il…