Fatti
Il caso riguarda l'emissione di un certificato di eredità dopo la morte di D.P., un cittadino francese residente in Svizzera. D.P. aveva disposto nel suo testamento olografo che la sua successione fosse regolata secondo il diritto francese. I suoi due figli M. e P.P. e sua figlia naturale C. erano stati nominati eredi.
Il giudice di pace competente ha emesso il 4 marzo 1991 un certificato di eredità in cui i due figli ricevevano un quarto ciascuno e la figlia la metà dell'eredità. M. e P.P. hanno quindi presentato reclamo al Tribunale cantonale del Canton Vaud, in quanto ritenevano che il giudice di pace avesse erroneamente applicato il diritto svizzero invece del diritto francese stabilito dal loro padre.
Il Tribunale cantonale ha respinto il reclamo e confermato il certificato di eredità. Ha motivato che, sebbene in linea di principio dovesse applicarsi il diritto francese, questo tuttavia violava l'ordine pubblico svizzero a causa della discriminazione tra figli legittimi e naturali. Pertanto, doveva applicarsi il diritto svizzero.
M. e P.P. hanno quindi presentato ricorso per nullità al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale afferma che l'emissione di un certificato di eredità ai sensi dell'art. 559 cpv. 1 CC è un atto di giurisdizione volontaria, contro il quale è ammesso in linea di principio solo il ricorso per nullità, ma non l'appello.
Per quanto riguarda le indicazioni sulle quote ereditarie nel…