Art. 559 CC

Consegna dell’eredità

1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell’autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità.
2 Nello stesso tempo l’autorità invita, ove occorra, l’amministratore dell’eredità a farne loro la consegna.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo
    · 13/06/2002 · 37 citazioni Riassunto
  2. 2
    Certificato ereditario; ammissibilità del ricorso per nullità; interesse giuridicamente protetto (art. 559 cpv. 1 CC; art. 68 segg
    · 18/05/1992 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contestazione relativa alla designazione da parte del testatore d'un esecutore testamentario supplente il cui nome non è indicato nel testamento. 1. Il rilascio di un "certificato d'esecutore testamentario" è un procedi…
    · 29/10/1965 · 10 citazioni Riassunto
  4. 4
    Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (Art. 519); "prescrizione" (art. 521)
    · 25/05/1972 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    Produzione d'un certificato d'eredità quale titolo giustificativo per l'iscrizione d'un trapasso di immobili in caso di eredità (art.18RRF). 1. Il certificato d'eredità rilasciato dall'autorità competente dell'ultimo do…
    · 21/06/1956 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto internazionale privato, compravendita, cessione
    · 04/02/1969 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.