Fatti

Il de cuius [D.] (nato nel 1936) è deceduto il 13 giugno 2018 a [U.] . Ha lasciato quali eredi legittimi i tre figli [A.] (ricorrente), [B.] (convenuto 1) e [C.] (convenuto 2).

Il 11 gennaio 2019 il Tribunale distrettuale di Uster ha rilasciato un certificato di eredità secondo cui i tre figli sono gli unici eredi legittimi. Il 18 marzo 2020 il ricorrente ha depositato per l'apertura un testamento olografo del 22 novembre 2016. Secondo tale testamento il de cuius aveva posto i convenuti sulla legittima, assegnato al ricorrente il resto dell'eredità e lo aveva nominato esecutore testamentario. Con sentenza dell'8 luglio 2020 il Tribunale distrettuale ha annullato il precedente certificato, ha prospettato un nuovo certificato e ha rilasciato al ricorrente un certificato di esecutore testamentario.

Il 31 luglio 2020 [B.] ha presentato opposizione contro il certificato prospettato. Con sentenza del 12 agosto 2020 il Tribunale distrettuale ha stabilito che non doveva essere rilasciato alcun certificato di eredità finché l'opposizione non fosse eliminata, e ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidandola all'Ufficio notarile di Uster.

Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso del ricorrente con sentenza del 5 novembre 2020. A motivazione ha addotto che un erede istituito non può ricevere un certificato finché il suo diritto è contestato e che tra gli eredi sussiste un conflitto di interessi, per cui l'amministrazione non può essere affidata al ricorrente quale esecutore testamentario.

Il ricorrente ha proposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo il rilascio di un certificato di eredità e, in via eventuale, il rinvio della causa, in via subordinata la propria nomina ad amministratore dell'eredità. Il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso. Il Tribunale superiore ha rinunciato a formulare osservazioni; i convenuti non si sono espressi.

Diritto

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è il rimedio giuridico corretto, poiché il valore litigioso di Fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) non è raggiunto e non vi è una questione di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Il ricorrente è legittimato a ricorrere secondo l'art. 115 LTF. Vige il rigoroso principio di allegazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF; le censure di arbitrio devono essere motivate in modo puntuale.

Secondo l'art. 559 cpv. 1 CC, sia agli eredi istituiti sia a quelli legittimi è rilasciato su richiesta un certificato di eredità, se il loro diritto ereditario non è contestato. La cognizione dell'autorità è limitata e provvisoria; la situazione giuridica materiale è riservata al giudice civile. Le indicazioni sulle quote ereditarie non sono un elemento necessario del certificato e non hanno effetti giuridici. Una prassi cantonale divergente non cambia nulla.

L'opposizione era diretta esclusivamente contro l'attribuzione della quota disponibile al ricorrente, non contro il suo diritto ereditario in linea di principio. Poiché il diritto ereditario di tutte le parti è accertato e non verrebbe meno nemmeno in caso di nullità del testamento, non sussiste alcun pericolo per terzi. L'opposizione non osta quindi al rilascio del certificato di eredità. Il Tribunale superiore ha pertanto violato in modo manifesto l'art. 559 cpv. 1 CC; il risultato è insostenibile e arbitrario.

L'ordine di amministrazione dell'eredità si fonda sull'art. 554 cpv. 1 n. 4 e sull'art. 556 cpv. 3 CC, sull'esigenza di tutela degli eredi, in particolare in caso di disaccordo. Il primo motivo addotto dal Tribunale superiore (l'opposizione quale motivo secondo la prassi) viene meno con il rilascio del certificato. Il secondo motivo, un processo civile tra gli eredi sulla vendita all'asta del fondo paterno, fonda invece un conflitto di interessi la cui ammissione non è manifestamente insostenibile. Il ricorrente non si confronta in…