Art. 556 CC
Obbligo di consegnarle
1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all’autorità competente, ancorché si considerasse nullo.
2 Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l’abbia ricevuto in custodia o che l’abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.
3 Dopo la consegna, l’autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l’eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo8 citazioni
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2Comunicazione del testamento (art. 556 CC)4 citazioni
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31. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario4 citazioni
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4Amministrazione dell'eredità (art. 554 CC)3 citazioni
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5DTF 53_II_2101 citazioni01/01/1927 · 1 citazioni
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6Disposizione d'ufficio dell'amministrazione di una successione; rifiuto dell'autorità competente di designare l'esecutore testamentario come amministratore a'sensi dell'art. 554 cpv. 2 CC0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni
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1 citazioni
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Einsprache / Erbschaftsverwaltung1 citazioniLF200056· 05/11/2020 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.