Art. 556 CC

Obbligo di consegnarle

1 Se alla morte di una persona si rinviene un testamento, questo deve sollecitamente essere consegnato all’autorità competente, ancorché si considerasse nullo.
2 Il funzionario che ha rogato il testamento o presso il quale è deposto, ed ognuno che l’abbia ricevuto in custodia o che l’abbia trovato tra le cose del defunto, è tenuto ad adempiere questo obbligo, sotto sua personale responsabilità, appena gli sia nota la morte del testatore.
3 Dopo la consegna, l’autorità deve, uditi se possibile gli interessati, lasciare l’eredità nel possesso provvisorio degli eredi legittimi o nominare un amministratore.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo
    · 13/06/2002 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Comunicazione del testamento (art. 556 CC)
    · 13/07/1972 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    1. Situazione giuridica dell'esecutore testamentario
    · 24/09/1964 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Amministrazione dell'eredità (art. 554 CC)
    · 30/06/1958 · 3 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 53_II_210
    01/01/1927 · 1 citazioni
  6. 6
    Disposizione d'ufficio dell'amministrazione di una successione; rifiuto dell'autorità competente di designare l'esecutore testamentario come amministratore a'sensi dell'art. 554 cpv. 2 CC
    · 09/11/1972 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.