Fatti

Questa sentenza riguarda la questione di chi debba sostenere i costi per lo spostamento di linee telegrafiche e telefoniche (linee TT) delle aziende PTT nell'ambito della costruzione di una strada nazionale. La Confederazione Svizzera, rappresentata dalla Direzione generale delle aziende PTT, ha citato in giudizio il Cantone di Argovia per il rimborso dei costi di spostamento di 18 linee TT nell'ambito della costruzione della strada nazionale N 1.

Il Cantone di Argovia ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 8 della Legge federale sugli impianti elettrici a corrente debole e a corrente forte (LEl), i costi per lo spostamento di linee TT precedentemente posate gratuitamente su beni pubblici devono essere sostenuti dalle aziende PTT. La parte attrice, tuttavia, si è richiamata all'art. 45 cpv. 1 della Legge federale sulle strade nazionali (LSN), secondo il quale i costi per lo spostamento di linee a causa della costruzione di strade nazionali sono a carico della costruzione di strade nazionali.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che è determinante l'art. 45 cpv. 1 LSN e che i costi per lo spostamento di linee TT precedentemente posate gratuitamente su beni pubblici sono a carico della costruzione di strade nazionali.

Il Tribunale federale ha motivato come segue

  • L'art. 45 cpv. 1 LSN è formulato in termini generali e comprende linee di ogni tipo, senza eccezioni per le linee TT.
  • Sebbene l'art. 8 LEl disciplini lo spostamento gratuito di linee su beni pubblici, non è in contrasto con l'art. 45 cpv. 1 LSN, in quanto le due…