Art. 45 LSN

1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell’opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.
2 Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960
    · 10/07/1970 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legge federale sulle strade nazionali, dell'8 marzo 1960
    · 15/10/1971 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.