Art. 45 LSN
1 Quando una nuova strada nazionale rechi pregiudizio a vie di comunicazione, condutture e simili impianti, o quando nuovi impianti siffatti rechino pregiudizio a una strada nazionale, le spese di tutti i provvedimenti necessari a ovviarvi sono a carico dell’opera nuova. Rimangono salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.
2 Quando una nuova strada pubblica venga collegata, con una strada nazionale, gli interessati convengono circa alla ripartizione delle spese.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 19605 citazioni
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2Legge federale sulle strade nazionali, dell'8 marzo 19600 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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