Fatti

Il Cantone dei Grigioni, in qualità di committente e proprietario, ha fatto installare un cavo telefonico (di seguito "cavo NT") necessario per l'esercizio della strada nazionale N 13. Questo cavo a bassa corrente corre in parallelo, su alcuni tratti, alla linea ad alta tensione da 380 kV Soazza-Sils appartenente alla società Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG. In alcuni punti, il cavo NT e la linea ad alta tensione si incrociano. Il Cantone dei Grigioni ha chiesto che la società Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG sia condannata a pagare due terzi dei costi aggiuntivi per le misure di protezione contro l'influenza induttiva della linea ad alta tensione sul cavo NT, per un totale di 155'908 franchi svizzeri.

Legge

Il DTF ha stabilito che in questo caso si applica l'art. 45 LSN e non l'art. 17 LIE. Secondo l'art. 45 LSN, i costi di tutte le misure necessarie per rimediare a un pregiudizio arrecato da una nuova strada nazionale a impianti esistenti, come linee elettriche, devono essere sostenuti dalla nuova installazione, in questo caso la strada nazionale.

La Corte ha ritenuto che questa regola di priorità dell'art. 45 LSN debba applicarsi in generale, anche quando è un impianto esistente (la linea ad alta tensione) a recare pregiudizio a un nuovo impianto (il cavo NT della strada nazionale), anche se questa…