Art. 44 LSN

1 Sono vietate, salvo un permesso, le trasformazioni edilizie attenenti alle strade nazionali, come la costruzione, la modificazione, lo spostamento di incroci con altre vie di traffico, corsi d’acqua, teleferiche, condutture o simili impianti, e il raccordo di strade e sentieri con le strade nazionali. Dette trasformazioni non devono comunque recare pregiudizio alla strada, né comprometterne una sistemazione futura.
2 Il Consiglio federale stabilisce la procedura per il permesso e designa le istanze competenti. Ai proprietari delle istallazioni concernenti il traffico deve essere dato modo di pronunciarsi. Sono riservate le disposizioni della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole.
3 Quando il precedente divieto fosse violato, le autorità competenti possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960
    · 10/07/1970 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Approvazione dei piani secondo la legislazione ferroviaria (procedura combinata) della nuova linea FFS Mattstetten-Rothrist ("Ferrovia 2000"). 1. Garanzia della sicurezza della circolazione allorquando una linea ferrovi…
    · 09/04/1996 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Procedura di autorizzazione per un accesso diretto al centro commerciale Seedamm-Center a partire dal raccordo autostradale di Pfäffikon attraverso un ponte sopraelevato
    · 25/04/2023 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Legge federale sulle strade nazionali, dell'8 marzo 1960
    · 15/10/1971 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.