Fatti

In questo caso si trattava di un contributo di mantenimento fissato giudizialmente per due figli, che il padre (A.T.) voleva in seguito revocare. La madre aveva ceduto le richieste di mantenimento all'autorità tutoria della città di Illnau-Effretikon, che aveva quindi anticipato i contributi. In seguito A.T. aveva accettato una proposta secondo la quale il patrigno avrebbe adottato i figli e in cambio A.T. avrebbe rinunciato al diritto di visita. Tuttavia, l'autorità tutoria non aveva approvato questo accordo.

Il Tribunale distrettuale di Winterthur aveva respinto la richiesta dell'autorità tutoria di esecuzione definitiva, in quanto considerava la corrispondenza del gennaio 1985 come un valido contratto di rinuncia agli alimenti. L'autorità tutoria aveva quindi presentato un ricorso di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che secondo l'art. 287 cpv. 1 CC i contratti di mantenimento per i figli diventano vincolanti solo con l'approvazione dell'autorità tutoria. Lo stesso dovrebbe valere anche se un contributo di mantenimento fissato giudizialmente o contrattualmente viene successivamente revocato.

Tuttavia, l'autorità tutoria non aveva mai formalmente approvato il contratto di rinuncia agli alimenti del gennaio 1985. Il Tribunale superiore aveva bensì ritenuto che l'autorità tutoria fosse stata d'accordo con la proposta, in quanto il segretario della gioventù era intervenuto come suo rappresentante. Il Tribunale federale ha però…