Art. 287 CC

Prestazioni periodiche

1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori.
2 I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori.
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contratto circa l'obbligo di mantenimento dei figli: approvazione da parte dell'autorità tutoria e effetti del contratto prima dell'approvazione
    · 09/12/1999 · 28 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legittimazione passiva nell'azione di modifica del mantenimento del figlio in caso di anticipo del contributo da parte dell'ente pubblico; oggetto della surrogazione; l'ente pubblico che anticipa i contributi non possie…
    · 12/01/2022 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Accertamento della nullità
    · 22/08/2019 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 49_II_149
    01/01/1923 · 2 citazioni
  5. 5
    Art. 287 cpv. 1 CC. 1. Capacità dell'autorità tutoria di essere parte in giudizio? (consid. 1). 2. Il contratto che prevede la soppressione del contributo per il mantenimento del figlio, fissato dal giudice o convenzion…
    · 04/06/1987 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Completamento di una sentenza di paternità
    · 13/05/1982 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.