Art. 287 CC
Prestazioni periodiche
1 I contratti circa l’obbligo di mantenimento vincolano il figlio soltanto se approvati dall’autorità di protezione dei minori.
2 I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall’autorità di protezione dei minori.
3 Se il contratto è concluso in una procedura giudiziaria, l’approvazione è di competenza del giudice.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contratto circa l'obbligo di mantenimento dei figli: approvazione da parte dell'autorità tutoria e effetti del contratto prima dell'approvazione28 citazioni
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2Legittimazione passiva nell'azione di modifica del mantenimento del figlio in caso di anticipo del contributo da parte dell'ente pubblico; oggetto della surrogazione; l'ente pubblico che anticipa i contributi non possie…8 citazioni
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3Accertamento della nullità5 citazioni
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4DTF 49_II_1492 citazioni01/01/1923 · 2 citazioni
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5Art. 287 cpv. 1 CC. 1. Capacità dell'autorità tutoria di essere parte in giudizio? (consid. 1). 2. Il contratto che prevede la soppressione del contributo per il mantenimento del figlio, fissato dal giudice o convenzion…1 citazioni
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6Completamento di una sentenza di paternità1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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Abänderung Kindesunterhalt7 citazioni
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Kantons- und Gemeindesteuern 20087 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.