Fatti
A., nata nel 1970, percepisce dal 1° febbraio 2009 una rendita AI parziale al 50%. Nel maggio 2013 ha presentato domanda per le prestazioni complementari (PC). La Cassa di compensazione di Zugo ha tenuto conto di un reddito ipotetico. A. ha presentato ricorso contro la decisione della Cassa di compensazione, in quanto questa ha imputato un reddito ipotetico troppo elevato.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il reddito invalido ipotetico, che è alla base della determinazione del grado d'invalidità, non può essere considerato come reddito rinunciato nell'ambito del calcolo delle prestazioni complementari, se una persona parzialmente invalida non sfrutta appieno la sua capacità residua di guadagno. Piuttosto, in tali casi si applica l'art. 14a cpv. 2 OPC, che prevede un importo minimo come reddito ipotetico per gli invalidi parziali con un grado d'invalidità dal 50 al 60%. Una deviazione verso l'alto, ovvero un aumento del reddito ipotetico…