Fatti

D. X. è nata nel 1964 come figlia di T. e F. X. Al momento del divorzio dei suoi genitori nel 1979, è stata affidata alla madre. Il padre è stato obbligato a pagare un assegno di mantenimento mensile fino al compimento del 20° anno di età della figlia, cosa che ha fatto. Tuttavia, dopo il raggiungimento della maggiore età, D. X. ha interrotto ogni contatto con il padre e gli ha rifiutato qualsiasi tipo di relazione. Dopo che il padre ha cessato i pagamenti del mantenimento, D. X. lo ha citato in giudizio per il proseguimento dei contributi.

Il Tribunale superiore ha obbligato il padre a pagare il mantenimento alla figlia fino al termine della sua formazione come fisioterapista. Il padre ha impugnato questa sentenza ricorrendo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del padre e ha annullato la sentenza del Tribunale superiore. Ha deciso che l'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne ancora in formazione deve essere ragionevolmente esigibile anche sotto il profilo personale.

Nel caso in questione, ciò deve essere negato, poiché tra padre e figlia non sussistevano più relazioni dalla separazione, in quanto la figlia si era colpevolmente sottratta ai suoi doveri familiari. Sebbene il padre si fosse comportato correttamente, la figlia aveva mantenuto il suo atteggiamento di…