Fatti

Le sorelle Signora [O.] e Signora [Z.] formano la comunità ereditaria H. All'eredità apparteneva, oltre a un'azienda agricola data in affitto al marito [Z.], una più grande azienda vinicola, che i coniugi [Z.] gestirono per circa dieci anni per conto della comunità ereditaria H. Dopo la morte del marito [Z.], la Signora [Z.] ha redatto un rendiconto in cui addebitava alla comunità ereditaria [H.] per la gestione dell'azienda vinicola da parte della "Famiglia Z." negli anni 1951-1960 la somma di Fr. 63'501.25. Nel processo di divisione ereditaria, avviato dalla Signora [O.] contro la Signora [Z.], la ricorrente ha chiesto la constatazione che la "pretesa salariale" fatta valere non fosse giustificata e che quindi l'addebito menzionato dovesse essere cancellato.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di constatazione della ricorrente. Ha affermato che per gli obblighi sorti in relazione alla prosecuzione per conto comune di un'attività del defunto a carico della comunità ereditaria, gli eredi rispondono solidalmente. Pertanto, la ricorrente, in quanto uno dei due eredi, è legittimata a intentare autonomamente un'azione per la constatazione della inesistenza di tale debito.

Tuttavia, un credito nei confronti della comunità ereditaria [H.], sorto nella persona di [Z.], può essere fatto valere in giudizio solo da tutti gli eredi congiuntamente (o, al loro posto, da un rappresentante degli eredi, un esecutore testamentario o un amministratore dell'eredità) ai sensi dell'art. 602 CC. Una domanda di…