Art. 610 CC
Parità di diritto fra gli eredi
1 Ove non debbano essere applicate altre disposizioni, tutti gli eredi hanno uguali diritti sui beni della successione.
2 Essi devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto col defunto che debba essere considerato per l’eguale e giusta divisione della eredità.
3 Ogni erede può chiedere che i debiti dell’eredità sieno soddisfatti o garantiti prima della divisione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto dei discendenti comuni a ottenere informazioni dal coniuge superstite per quanto riguarda liberalità effettuate tra vivi dal defunto e provenienti dai suoi acquisti (art. 610 cpv. 2 CC)35 citazioni
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2Petizione d'eredità, art. 598 segg19 citazioni
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3Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale18 citazioni
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4Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione15 citazioni
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5Nozione di decisione finale. - Cosa può essere oggetto di una procedura sommaria? Obbligo dell'esecutore testamentario di dare informazioni agli eredi. 1. Una decisione presa in un procedimento esecutivo sommario second…15 citazioni
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6Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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7 citazioni
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Erbteilung / Informationsanspruch4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.